Statuto

Statuto EPCE – clicca qui per il pdf


STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione “Centro Europeo per la Privacy” anche denominata “European Privacy Centre” con l’acronimo “EPCE

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede legale in Latina alla Via Duca del Mare n. 16 e può istituire sezioni, sedi ed uffici in altre località sia in Italia che all’Estero.

Articolo 3 – Durata

L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 – Scopo

L’Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da qualunque specifico interesse aziendale o politico, perseguendo come unico scopo quello della promozione della conoscenza scientifica relativa alla protezione dati personali e delle informazioni; l’istituzione di osservatori sulla privacy, sulla protezione dei dati personali, sul furto d’identità e su ogni ulteriore tema che sia attinente agli scopi del presente statuto; l’elaborazione e lo sviluppo progetti di sicurezza organizzativa per aziende, l’elaborazione e lo sviluppo di progetti sicurezza logica e fisica anche integrati; lo svolgimento di attività di compliance normativa sia relativa alla normativa privacy che a qualunque normativa connessa ad esigenze di sicurezza aziendale, l’elaborazione e lo sviluppo di progetti di sicurezza in base a standard internazionali ISO e best practice in genere; l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione, seminari, convegni, conferenze, corsi di alta formazione, master universitari anche all’estero e simili, sia con strumenti più tradizionali che tramite l’ausilio di tecnologie ed erogando gli stessi online.

Più nello specifico, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per raggiungere detto scopo l’Associazione potrà: 1) istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli, organizzando servizi per aziende, enti pubblici, università e scuole di ogni grado nonché corsi scolastici e prescolastici seminari per docenti studenti, lavoratori, ecc.; 2) fornire consulenza su temi tecnici, legali sulla protezione dei dati personali e delle informazioni, sia nazionale, ma soprattutto europeo e internazionale, per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato; 3) svolgere corsi d’aggiornamento su temi legali, culturali e professionali di ogni tipo legati all’ambito della protezione dei dati personali, con particolare riguardo a forme di corsi erogati a distanza tramite piattaforme informatiche, come web conference e web seminar; 4) organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi giuridici, etici, psicologici, educativi e culturali in genere; 5) predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci e dei cittadini nonché organizzare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e di ricerca; 6) provvedere all’acquisto e alla distribuzione e pubblicazione di volumi, edizioni fonografiche, audiovisivi materiale vario d’interesse culturale a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati; 7) orientare i Soci e il pubblico nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse; 8) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche d’ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali; 9) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione dei corsi e seminari, la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali; 10) collaborare con tutti gli stakeholders, Istituzioni, Autorità, privati, aziende, associazioni dei consumatori, ed ogni altra entità o organizzazione italiana, europea o internazionale che intenda favorire, anche in cooperazione, l’analisi, lo studio, l’approfondimento e lo sviluppo delle tematiche, tecniche e giuridiche, connesse con la protezione dei dati personali, delle informazioni e della privacy; 11) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi d’ogni genere, nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini ricerche, studi di bibliografie; 12) sviluppare iniziative e programmi della Commissione Europea e programmi di organizzazioni di promanazione dall’Unione Europea in genere; 13) realizzare osservatori in materia di normativa sulla protezione dei dati personali e delle informazioni, sulla sicurezza organizzativa, sicurezza logica e fisica, compliance normativa – in particolare di nuove tecnologie e paradigmi informatici – ma più in genere connessa alla sicurezza organizzativa aziendale o di enti in genere. L’associazione difende il prestigio e gli interessi – anche collettivi – dei propri Soci, svolge attività finalizzata all’incremento e al mantenimento dei rapporti e della collaborazione interdisciplinare tra tutte le figure professionali facenti in qualunque modo capo all’associazione stessa, collaborando e coordinando l’attività dei propri soci con qualsiasi mezzo lecito. Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà poi collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi movimenti o associazioni che non abbiano caratterizzazione politico-sindacale coi quali riterrà utile avere collegamenti.

L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali e privati quali – a mero titolo di esempio: Comune, Provincia o Regione ed imprese in genere – nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Articolo 5 – Soci

I soci sono fondatori, ordinari, onorari, sostenitori.

Sono soci fondatori quelli risultanti dall’atto costitutivo ed hanno i benefici riservati dallo Statuto.

Sono soci ordinari quelli iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sono soci onorari coloro che, individuati tra studiosi di chiara fama che abbiano particolari benemerenze in campo scientifico, accademico e/o professionale relativamente all’oggetto dell’associazione, vengano nominati tali dal Comitato Direttivo.

Sono soci sostenitori coloro che si sono particolarmente distinti nella promozione e nella crescita dell’associazione la quale, grazie al loro operato o al loro supporto economico, ha acquisito particolare lustro; essi vengono nominati dalla Comitato Direttivo.

Possono essere soci ordinari dell’Associazione, persone fisiche, giuridiche ed altri enti pubblici e privati di ogni tipo che accettino il codice etico-professionale del Centro Europeo per la Privacy e lo statuto dell’Associazione stessa.

Tutti i soci godono degli stessi diritti riservati ai soci ordinari, ad eccezione per i soci onorari e sostenitori:

  1. sono tenuti al pagamento della quota annuale che viene stabilita dal Comitato Direttivo;
  2. si impegnano alla osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli Organi direttivi dell’Associazione;

La qualità di socio è personale e non si trasmette agli eredi.

È fatto obbligo a ciascun socio di provvedere all’aggiornamento dei dati personali forniti al momento della iscrizione. La qualità di socio si perde per decesso, estinzione o fallimento, dimissioni volontarie, esclusione.

Articolo 6 – Ammissione Soci

Per essere ammesso a socio ordinario bisogna presentare domanda all’associazione e versare la quota d’iscrizione deliberata di anno in anno dal Comitato Direttivo. L’iscrizione all’associazione viene formalizzata mediante una domanda di iscrizione indirizzata al Comitato Direttivo, previa accettazione del presente statuto ed autorizzazione al trattamento dei dati nelle forme di legge. La richiesta di iscrizione è soggetta a valutazione discrezionale. Il soggetto a cui verrà comunicata l’ammissione all’associazione dovrà versare la quota associativa che non è trasmissibile per atto tra vivi e non è soggetta a restituzione in caso di scioglimento del rapporto associativo. In seguito alla decisione di ammissione da parte del Comitato Direttivo e al versamento della quota associativa da parte del nuovo socio, lo stesso verrà iscritto nell’albo degli associati.

In caso di parere sfavorevole all’ammissione anche da parte di un solo componente del Comitato Direttivo – entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione – lo stesso delibera sull’ammissione a socio con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La decisione del Comitato Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Articolo 7 – Esclusione Soci

Può essere escluso il Socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione o che danneggi l’immagine dell’Associazione. Può essere altresì escluso il socio inadempiente con il pagamento delle quote associative annuali, previo avviso di messa in mora da parte degli Organi dell’Associazione. Il Comitato Direttivo decide sull’esclusione del Socio con le stesse modalità indicate per l’ammissione, garantendo la possibilità di presentare una memoria. Sul reintegro o la riammissione del Socio delibera in modo inappellabile il Comitato Direttivo.

Il Socio escluso o recedente non ha diritto al rimborso della quota pagata ed è comunque tenuto al versamento di quanto dovuto all’Associazione. Il Socio non ammesso secondo quanto definito all’art. 6 ha diritto al rimborso della quota al netto delle spese di gestione della pratica d’iscrizione, definite d’anno in anno dal Comitato Direttivo.

Articolo 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

1)    il Comitato Direttivo;

2)    l’Assemblea dei Soci;

3)    il Presidente dell’Associazione;

4)    Il Segretario;

5)    Il Tesoriere.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, previa convocazione scritta e comunicata con qualunque mezzo (email, fax, posta ordinaria) degli stessi con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prefissata per l’Assemblea. Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione; può altresì essere convocata da almeno 1/3 dei Soci Ordinari o dai 3/4 dei componenti del Comitato Direttivo.

È richiesto il voto favorevole di tre quarti (3/4) dei soci per modificare lo Statuto dell’Associazione e la presenza e il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci per sciogliere l’Associazione e nominare i liquidatori, nonché per nominare il comitato dei Revisori dei conti.

Le assemblee potranno svolgersi anche in modalità telematica e non soggiacciono a particolari vincoli di forma.

Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza salvo il diritto di recesso dei singoli Soci da esercitarsi entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del Verbale in area Soci.

Di tutte le riunioni dell’Assemblea dei Soci si redigerà processo verbale, nel quale verrà dato conto degli argomenti trattati, dei voti sfavorevoli alle eventuali proposte effettuate. Al Presidente della riunione è demandato il potere di sovrintendere al regolare svolgimento della riunione.

Dette riunioni saranno presiedute di diritto dal Presidente dell’Associazione se presente, ovvero dal Vice Presidente, ovvero da socio fondatore più anziano di età.

All’inizio di ogni riunione si provvederà a nominare un Segretario che provvederà alla redazione materiale del verbale.

L’assemblea dei Soci provvede, alle scadenze naturali dei mandati e/o in caso di necessità, alla votazione per l’elezione dei componenti del Comitato Direttivo tra i Soci che abbiano presentato domanda di candidatura almeno 7 giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea.

In caso di parità nelle votazioni tra due o più Soci verrà data preferenza di elezione con la seguente scala gerarchica: socio fondatore – anzianità di iscrizione – anzianità anagrafica.

Articolo 10 – Comitato Direttivo

L’Associazione è retta da un Comitato Direttivo che ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed è presieduta dal Presidente. Il Comitato Direttivo è composto da un numero variabile da tre (3) a cinque (5) componenti eletti dall’Assemblea dei Soci fra i soci ordinari.

Il Comitato Direttivo elegge il Presidente, il quale ha pieni poteri per l’apertura del conto corrente bancario e per il compimento dei connessi adempimenti restando ogni altro potere in capo al tesoriere; il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie.

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti un Tesoriere che esplica tutte le attività contabili ed amministrative dell’Associazione, eventualmente delegando, anche a non soci, tali attività. Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e controlla la corrispondenza delle spese rispetto allo stesso, controlla la regolare gestione contabile di cui è responsabile, provvede al pagamento delle spese autorizzate dal Comitato Direttivo e a quelle straordinarie impreviste portando in tale ultimo caso a ratifica le stesse alla prima riunione utile del Comitato Direttivo, predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo e dell’Assemblea.

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti anche un Segretario che provvede alla redazione dei verbali ed alla loro conservazione.

Il Comitato Direttivo può essere convocato dal Presidente o da qualunque altro membro, almeno 3 giorni prima della riunione, anche mediante messaggio di posta elettronica, anche PEC, ovvero mediante comunicazione attraverso una mailing-list appositamente attivata a cura del presidente e/o del segretario; le riunioni possono essere svolte in loco oppure anche mediante l’ausilio di sistemi di conference-call, sessioni telefoniche, sessioni Skype, videoconferenze e, comunque, mediante l’utilizzo di qualsiasi altra risorsa tecnologica.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate a maggioranza semplice. Di ogni riunione è redatto verbale che, a cura del Segretario, deve essere trasmesso a tutti i componenti del Comitato Direttivo.

Qualora di comitato direttivo sia composto da 4 componenti, il voto del presidente equivale a 2 voti degli altri soci, qualora, invece, il comitato direttivo sia composto da 5 componenti, anche il voto del vicepresidente equivale a 2 voti degli altri soci.

Il Presidente e il Vice Presidente una volta eletti rimangono in carica 6 (sei) anni, salvi i casi di dimissioni, recesso, esclusione che comporti il compimento di comportamenti che rechino grave pregiudizio agli scopi, al patrimonio o all’immagine dell’Associazione; in tale ultimo caso l’Assemblea dei Soci delibera con maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei presenti anche in seconda convocazione.

Il Comitato Direttivo dura in carica 6 (sei) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Comitato Esecutivo si procederà tempestivamente alla loro elezione con le modalità su indicate.

Il Presidente decade dalla carica con la decadenza del comitato esecutivo e/o per dimissioni; in questo secondo caso subentra di diritto il Vice Presidente e dovrà provvedersi tempestivamente alla elezione del nuovo Presidente.

Nel caso i componenti dimissionari risultino essere contemporaneamente i 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo, esso decade e va rieletto dall’Assemblea dei soci.

Le votazioni del Comitato Esecutivo si effettuano per scrutinio palese, in qualunque forma espresso. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono vincolanti per tutti i soci.

Il Comitato Esecutivo può, all’occorrenza, a maggioranza di 2/3 dei componenti, nominare uno o più soggetti, per l’espletamento di compiti specifici per l’attività dell’associazione. Tali soggetti potranno anche non essere componenti dell’associazione e nel caso in cui si richiedano delle professionalità specifiche dovranno essere scelti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale nel campo specifico.

Il Comitato Direttivo avrà facoltà dì emettere – a maggioranza semplice – un regolamento per l’attività dell’Associazione, ivi compresa l’istituzione ed il controllo di sedi locali, ovvero più Regolamenti per singoli settori di attività, che sarà vincolante per tutti i tipi di soci.

Del pari il Comitato Direttivo potrà nominare anche tra non soci comitati scientifici anche per singole discipline.

Articolo 11 – Revisori dei conti

L’Assemblea dei Soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare, con la maggioranza di 4/5 (quattro quinti) un collegio di tre revisori dei conti che durerà in carica tre anni, nonché eventuale collegio dei probiviri stabilendone i poteri e le attribuzioni. Al collegio dei revisori dei conti spetterà la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione.

Articolo 12 – Scioglimento Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con la maggioranza di 4/5 (quattro quinti) statuendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 13 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

Per tutte le controversie tra i Soci, e tra i Soci e l’Associazione, di qualunque genere e tipo, prima di essere risolte giudizialmente secondo quanto disposto dall’articolo seguente, si dovrà esperire un tentativo di bonario componimento della questione, da effettuarsi per iscritto mediante convocazione dei soggetti tra cui la controversia è insorta, a cura della parte più diligente, innanzi ad un arbitro irrituale che giudicherà secondo equità nominato dal Presidente, e che dovrà essere obbligatoriamente un avvocato oppure un magistrato.

L’arbitro terrà le proprie udienze presso la sede dell’associazione.

L’invito dovrà contenere le ragioni dell’esponente e dovrà assegnare un termine perentorio non minore di giorni 10 da conteggiarsi dalla data di ricezione dell’invito stesso entro il quale la controparte dovrà far pervenire per iscritto all’esponente ed all’arbitro le proprie ragioni.

L’arbitro convocherà quindi le parti personalmente innanzi a sé nel termine massimo di giorni 10 dalla data fissata secondo il precedente comma; qualora le parti contendenti non si presentino, oppure non si presenti anche una sola delle parti, il tentativo di intenderà come fallito ed i contendenti potranno adire le vie legali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo seguente con conseguenti spese a carico del Socio.

Articolo 14 – Arbitrato di diritto e foro competente

Tutte le controversie tra i Soci, di qualunque genere e tipo, saranno risolte mediante arbitrato di diritto; sarà nominato un arbitro qualora la controversia riguardi sino a cinque soci ed un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri qualora la controversia riguardi più di cinque soci.

L’arbitro ovvero gli arbitri, nominati secondo le modalità di cui al precedente comma, si atterranno al regolamento depositato presso la Camera di Commercio di Latina per quanto riguarda la modalità di svolgimento e di attuazione delle proprie decisioni.

In via residuale sarà competente esclusivamente il Foro di Latina.

Articolo 15 – Normativa residuale

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

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